Chi Siamo e Cosa Facciamo
L’Associazione don Milani di Vaiano si è costituita nel 1992, sotto la presidenza di don Ezio Palombo, allora parroco di Fabio, vicino alle idee di don Lorenzo Milani, conosciuto in gioventù.
L’associazione, promossa ancor oggi da volontari, nacque da un bisogno educativo che si manifestò nel 1991 a Vaiano, evidenziato con la bocciatura di alcuni ragazzi in prima media. Da allora ha continuato ad operare per mezzo di tanti volontari di ogni età che si sono succeduti nelle attività afavore del recupero tecnico e motivazionale dei ragazzi nell’extrascuola.
Negli ultimi anni ha dovuto superare difficoltà legate alla provvisorietà della sede ed ha cominciato a riorganizzare le proprie attività per rispondere a esigenze formative diverse rispetto alle origini, più vicine ai bisogni oggi emergenti:
– Rafforzamento della motivazione allo studio e dell’autostima, orientamento personale, cittadinanza attiva, studio individuale, didattica cooperativa, recupero tecnico nelle varie discipline.
L’associazione cerca di esprimere sensibilità e proposte rivolte alla fascia adolescenziale e favorisce la progettualità giovanile, attraverso il Gruppo GIVE (acronimo: Giovani In Vallata Entusiasti) e tramite la partecipazione a bandi CESVOT e di altro ambito, in una logica di rete con altre associazioni.
Lo statuto originario dell’Associazione
Statuto 1
È costituita un’Associazione denominata “don LORENZO MILANI”, con sede in Vaiano, località Fabio 2, regolata dal presente statuto.
Statuto 2
L’associazione intende occuparsi dei problemi della scuola elementare, media e media superiore, visti dalla parte dei ragazzi e delle loro famiglie.
Statuto 3
L’Associazione intende operare, per quanto possibile, in favore ed aiuto di tutte quelle situazioni di disagio che trovano nell’ambiente scolastico una delle più drammatiche realtà dei nostri tempi.
Disaffezione ed abbandono precoce, sono tra le conseguenze più evidenti e sempre più marcate, sia tra i ragazzi e le ragazze, ma anche fra tanti genitori.
Statuto 4
L’Associazione ha lo scopo quindi di porsi come punto di riferimento per tutti coloro che,
trovando seri ostacoli nel cammino scolastico, cercano aiuto, indirizzo e sostegno concreto.
Statuto 5
L’Associazione intende costituire di conseguenza, attività specifiche per raggiungere gli scopi suddetti, quali:
a) corsi di recupero scolastico;
b) incontri formativi ed informativi per genitori;
c) attività culturali e/o ricreative che abbiano comunque attinenza diretta o indiretta con l’ambito scolastico..
Statuto 6
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa potrà ricercare finanziamenti presso chiunque, pubblico o privato, aderisca o approvi la sua attività.
L’Associazione non ha immobili di proprietà e si mantiene aderente alla lettera della Costituzione, in questioni di carattere politico, religioso, culturale e razziale.
I soci di conseguenza si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per un fine di solidarietà.
Statuto 7
Lo statuto dell’Associazione può essere modificato solo con delibera della Assemblea Generale
straordinaria dei soci, nelle modalità previste dall’articolo 13.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Fondatori
b) Onorari
c) Effettivi
Articolo 8
Soci fondatori: hanno tale qualifica coloro i quali sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione concorrendo, con il loro apporto morale, alla costituzione della stessa.
Soci onorari – hanno tale qualifica coloro i quali abbiano reso particolari servigi all’Associazione e/o abbiano concorso, con atti rilevanti, allo sviluppo della stessa.
Soci effettivi – hanno tale qualifica coloro i quali concorrono con la propria opera, al buon andamento della Associazione secondo le
modalità fissate da apposito regolamento interno.
Articolo 9
L’ammissione alla Associazione è regolata dalle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) accettazione del presente statuto e del regolamento senza riserve;
c) aver compiuto il 18.mo anno di età;
d) il socio può essere di qualunque cittadinanza, apolide, rifugiato politico.
Il Consiglio deciderà su tale ammissione, con giudizio insindacabile..
Statuto 10
la qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto prima del termine dell’anno associative;
b) per radiazione pronunciata dal Consiglio, per gravi motivi e gravi infrazioni allo Statuto ed al regolamento.
Statuto 11
Organi dell’associazione sono:
a) ASSEMBLEA GENERALE
b) PRESIDENTE
c) CONSIGLIO
Statuto 12
Assemblea generale – composta da tutti i soci, fondatori, effettivi ed onorari, tutti con diritto di intervento; il voto dei soci onorari avrà solo valore consultivo. L’Assemblea Generale si riunisce
almeno una volta l’anno per la discussione e l’approvazione dell’ attività sociale e degli eventuali bilanci, secondo i punti posti all’ordine del giorno. Essa viene normalmente convocata dal Presidente oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto
deliberativo. Tale richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione, con la proposta dell’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale deve essere convocata con avviso scritto ed
inviata ad ogni socio a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata. È ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due consoci.
Statuto 13
L’Assemblea Generale ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la meta più uno dei soci, ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. L’Assemblea Generale Straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione è
valida con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con la maggioranza semplice dei presenti e/o rappresentanti.
Il Presidente del Consiglio o in sua assenza un membro del Consiglio
stesso, inviterà l’Assemblea a nominare il suo presidente per acclamazione o per votazione palese.
Il Presidente dell’assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario, che redigerà il processo verbale. Il Presidente dell’assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di presenza o di intervento all’Assemblea ed il numero dei votanti. Il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal segretario e dal suo Presidente. Le Assemblee sono convocate normalmente presso la sede sociale.
Articolo 14
‘Il Presidente – è eletto dall’Assemblea. Egli ha potere di firma di atti e provvedimenti, regola l’andamento dell’Associazione, può adottare tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza che ritiene tale, con l’obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio. Può delegare in parte o in
tutto, le funzioni pratiche che derivano da tale carica ad un Vice Presidente, che viene anche lui eletto dall’Assemblea Generale. Il Presidente rappresenta comunque l’Associazione presso l’esterno, a tutti i livelli.
Articolo 15
Il Consiglio – e composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale con voto segreto (per la prima volta dall’Assemblea Costituente). Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento
dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali di questo statuto. Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente e straordinariamente ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportune, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri. La presenza della maggioranza del Consiglio è richiesta per la validità delle deliberazioni che sono prese a
maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario e
sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l’Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.
Statuto 16
Compiti del consiglio:
a) compila il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
Generale;
b) nomina il segretario (che può essere scelto anche fuori del Consiglio stesso);
c) assegna incarichi a soci o anche a non soci.
d) approva il regolamento interno.
Statuto 17
Eleggibilità – tutti gli incarichi sono onorari ed hanno durata di cinque anni. Cariche ed incarichi sono rinnovabili al massimo per un ulteriore mandato.
Articolo 18
Durata e scioglimento dell’Associazione – l’Associazione ha durata dall’atto costitutivo sino a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione
straordinaria dell’Assemblea Generale e sarà deciso con la presenza della maggioranza prevista all’articolo 13 del presente statuto.